Le modalità di separazione in Italia: differenze tra procedimenti congiunti e giudiziali

La legge italiana obbliga chiunque voglia divorziare a effettuare il passaggio della separazione. Sono molti i dubbi che possono assalire chi si trova a prendere questa decisione, che non arriva mai a cuor leggero: quali sono le opzioni a disposizione, i costi, l’impegno e le energie da investire. È doveroso riconoscere che rispetto a qualche anno fa la burocrazia ha fatto dei passi in avanti su questo argomento, ad oggi infatti separarsi è diventato molto più semplice se fra i due coniugi non c’è una conflittualità eccessiva e si riesce ad arrivare a un accordo sulle condizioni della separazione. In questo articolo si fornisce una panoramica delle modalità di separazione previste dall’ordinamento italiano, con focus sulla differenza tra separazione consensuale e giudiziale.

Cos’è e come si ottiene la separazione consensuale

Per ottenere la separazione consensuale bisogna depositare in Tribunale un ricorso congiunto indirizzato al Presidente del Tribunale. Questo comprende tutti i dettagli dell’accordo raggiunto tra le due parti e la documentazione necessaria. L’udienza viene fissata entro cinque giorni dalla ricezione del ricorso. È previsto, anche se si tratta per lo più di una formalità, un tentativo di conciliazione durante il quale il Presidente ascolta le due parti e verifica la volontà di separarsi. Successivamente il Presidente legge il verbale contenente le condizioni di separazione, il quale viene poi sottoscritto dai coniugi per essere rimesso al Collegio che si occuperà del Decreto di Omologazione. Con la separazione consensuale si ha lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio e delle relative obbligazioni.

L’articolo 158 del Codice Civile

La separazione consensuale è disciplinata dall’art. 158 del Codice Civile, che prevede due principi fondamentali:

  • l’omologa dell’accordo: è necessaria la validazione da parte del giudice perché la separazione abbia effetto;
  • la verifica delle condizioni della separazione in base all’interesse dei figli. Nel caso in cui vi siano minori, infatti, il giudice ha il dovere di controllare che non vi siano clausole nell’accordo di separazione lesive dell’interesse dei figli.

Come separarsi senza andare in tribunale

È possibile intraprendere percorsi ancora più semplici per separarsi, che non prevedono nemmeno la comparizione in tribunale.

La dichiarazione in Comune

La dichiarazione in Comune dei due coniugi davanti al sindaco consente di non passare per il tribunale né di richiedere l’assistenza di un avvocato. Tuttavia, è una procedura che può essere adottata solo nel caso in cui non vi siano figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti. Inoltre, cosa da non trascurare, nell’accordo non possono essere incluse clausole relative ai trasferimenti patrimoniali.

Se si ha la possibilità e la volontà di separarsi in questo modo, è sufficiente rivolgere una semplice richiesta al comune presentando i seguenti documenti:

  • estratto dell’atto di matrimonio;
  • stato di famiglia;
  • certificato di residenza;
  • dichiarazione dei redditi;
  • copia del codice fiscale di entrambi i coniugi.

La negoziazione assistita da un avvocato

Questo procedimento prevede l’intervento di un avvocato incaricato della pratica di separazione consensuale. Il cosiddetto processo di negoziazione assistita prevede la redazione di un accordo nel quale vengono trascritte le condizioni concordate dalle parti. L’accordo viene trasmesso dall’avvocato al P.M. del Tribunale, questo si occupa di verificare che non vi siano clausole contrarie all’interesse dei figli e di solito autorizza la separazione in tempi brevi. La negoziazione assistita ha il grande vantaggio di evitare ai coniugi la comparizione in tribunale, è pur vero che nel caso in cui le negoziazioni dovessero protrarsi oltre i tempi previsti, le spese necessarie per il supporto legale potrebbero aumentare proporzionalmente.

La separazione giudiziale in tribunale

La procedura contenziosa del divorzio ha inizio quando uno dei due coniugi, con il supporto di un avvocato, deposita il ricorso in tribunale con le proprie richieste riguardo le condizioni della separazione. Dopo l’iniziativa di uno dei due coniugi, viene emesso un decreto dal Presidente del Tribunale con il quale si fissa innanzitutto la data della prima udienza, che deve essere non oltre 90 giorni il deposito del ricorso, e poi si stabilisce il termine entro il quale l’altro coniuge deve ricevere notifica del ricorso, in modo che abbia tempo di preparare un’eventuale memoria difensiva. All’udienza di comparizione i due coniugi sono sottoposti a un tentativo di conciliazione, se questo non ha successo si prosegue con la fase istruttoria: il Presidente assegna la causa a un giudice istruttore che la porterà a compimento fino alla sentenza definitiva, con la quale si stabiliranno le condizioni del divorzio sia dal punto di vista patrimoniale (assegno di mantenimento, casa coniugale) che personale (gestione dei figli ecc.).

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