Basilicata: segnale tv assente per un abbonato. E il Co.Re.Com condanna Mediaset a risarcire

IMAGE_FILE_106011È della settimana scorsa la “definizione” del Co.Re.Com  (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI) di Basilicata che ha condannato il colosso radiotelevisivo “RTI GRUPPO MEDIASET” a risarcire un consumatore lucano a cui, ingiustamente, era stato sospeso il servizio.Il Co.Re.Com è competente, ai sensi la legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, in materia di controversie tra gli utenti ed i gestori dei servizi radiotelevisivi  e telefonici. Il procedimento impiantato dall’Adoc di Basilicata e per l’utente da questa rappresentato è particolarmente importante perché non solo ha riconosciuto al consumatore il risarcimento per il mancato servizio ma ha sanzionato la “RTI Gruppo Mediaset” perché ha ignorato i ricorsi del consumatore. Ecco, in sintesi, come si sono svolti i fatti: Il consumatore, dopo aver sottoscritto un abbonamento con il gruppo “RTI Gruppo Mediaset” è stato costretto ad inoltrare formale reclamo perché, per un mese, non aveva potuto usufruire dei servizi acquistati a causa della mancanza del segnale nella zona di residenza. Il colosso radiotelevisivo, per tutta risposta, ha completamente ignorato le richieste. Il consumatore, allora, si è rivolto all’ADOC di Basilicata ed ha inoltrato istanza al Co.Re.Com. per poter ottenere il risarcimento del danno subito. Dopo la notifica del ricorso, il potente gruppo industriale, credendo di essere al di sopra della legge, ha ignorato la citazione e ha offrendo al consumatore un misero risarcimento nel vano tentativo di mantenere la sua superiorità e tacitare le richieste dell’utente. Ebbene, questa volta gli è andata male!. È questa una vittoria non solo del singolo ma della collettività. Se downloadogni volta che un prepotente, avvalendosi dei mezzi di cui dispone, cerca di schiacciare un cittadino e non vi riesce, allora, quella vittoria migliora la qualità della vita a tutti.  L’Adoc di Basilicata, nello svolgimento del procedimento, ha lamentato tutta una serie di inadempienze da parte di RTI GRUPPO MEDIASET  suffragando le proprie ragioni ricorrendo, tra l’altro, alla disciplina dettata dall’art. 2697 del Codice Civile ed al principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n. 26953, e da ultimo, 3 luglio 2009 n. 15677), secondo il quale il creditore che agisce per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell’obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento. Il Corecom ha così preso atto che a seguito del reclamo del consumatore RTI GRUPPO MEDIASET, entro le 24 ore previste dalla propria carta servizi, non è ADG-Torre-mediaset1intervenuta per ripristinare il servizio. Il consumatore, con il sostegno dell’ADOC di Basilicata, ha atteso la decisione del Comitato Regionale per le Comunicazioni ed ha ottenuto un risarcimento cinque volte superiore rispetto a quello offerto da “RTI GRUPPO MEDIASET”. L’ADOC di Basilicata è al fianco dei consumatori perché ogniqualvolta si risolve un problema, piccolo o grande che sia, tutti ne traggano vantaggio. La decisione adottata dal Corecom è stata un’altra pietra scagliata contro i soprusi che ha piegato un gigante e che da la possibilità ad altri cittadini di avvalersi della legge per difendere i propri diritti. L’associazione segnala anche la positività dell’azione del Corecom sul territorio lucano che pregevolmente svolge la sua attività per il riconoscimento dei diritti dei consumatori che, in assenza di questo presidio, o sarebbero dovuti ricorrere alla giustizia ordinaria sopportando costi spropositati rispetto al valore del petitum e tempi lunghissimi per ottenere giustizia. Sarebbe opportuno, in tale ottica, che il legislatore preveda anche per il settore del gas, dell’energia e della distribuzione delle acque un presidio simile al corecom al quale il cittadino  possa rivolgersi per vedere accolte le proprie istanze senza dover ricorrere alla magistratura ordinaria. (Fonte: Giornale Lucano)

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