“Nessun illecito”: la Corte dei Conti assolve dalle accuse l’ex amministrazione comunale vietrese guidata da Pitta

Con due sentenze la Corte dei Conti ha assolto da ogni accusa i membri dell’ex amministrazione comunale vietrese guidata dal 2007 al 2012 dal Sindaco Giuseppe Pitta. L’accusa, con la Procura che è convenuta in giudizio contro gli ex amministratori, era quella di un danno alle casse comunali di circa 31mila euro, per aver corrisposto spese legali sostenute nel corso di un giudizio e per aver adottato provvedimenti amministrativi –secondo l’accusa- illegittimi. Nel primo caso per 14.522,36 euro, nel secondo per 16.354,25 euro. La Corte dei Conti ha rigettato ogni accusa assolvendo in toto l’ex sindaco Giuseppe Pitta (nella foto) il suo vice Rocco Carleo e gli assessori Francesco Pitta, Antonio Zirpoli, Giuseppe Mario Priore, Antonio Russo e Antonella Gorga. La vicenda riguarda la corresponsione di spese legali sostenute nel corso di giudizi amministrativi risoltisi in senso sfavorevole per il Comune. Per chiarezza, si tratta di spese legali emergenti da un altro procedimento riguardante un percorso di stabilizzazione di lavoratori precari ex Lsu e titolari di rapporti co.co.co, a seguito di delibere di giunta dell’aprile del 2009 e di febbraio e marzo 2010. In questo caso il danno veniva determinato in € 14.522,36, ed era pari alla somma di quattro mandati di pagamento, del 2011 e 2012, emessi in favore della parte vittoriosa. Tutti i convenuti si sono costituiti e sono stati difesi dagli avvocati del Foro di Potenza, che hanno contestato le accuse loro mosse e, attraverso argomentazioni volte a confutare le tesi attoree, ne hanno criticato la fondatezza tanto sotto il profilo oggettivo (sussistenza dell’elemento materiale dell’illecito) quanto sotto il profilo soggettivo (assenza di condotta dolosa o gravemente colposa), non mancando di evidenziare la ritenuta estraneità della propria condotta, rivestente i tratti di indirizzo politico e non gestionale, alla dinamica causativa del supposto danno, trattandosi di scelte rimesse alla esclusiva competenza degli organi di gestione che, nella dedotta vicenda di causa, tali atti proposero all’approvazione dell’Organo politico, né avanzarono, nella conferente funzione consultiva, rilievo alcuno. Si tratta di spese legali che il Comune aveva supportato per difendersi davanti al Tar e Consiglio di Stato. Per la Corte dei Conti nessun illecito è stato fatto dagli ex amministratori. Nella sentenza della Corte si legge che “il Collegio non ravvisa in alcuno dei due percorsi etiologici, pur suggestivamente articolati, si tratti di una plateale ed immotivata violazione di chiare regole di condotta amministrativa, tali da integrare il requisito soggettivo della colpa grave informante il sereno giudizio di accertamento della responsabilità amministrativa”. Inoltre il Collegio afferma “che la condotta può essere valutata come connotata da colpa grave quando si traduca in un comportamento del tutto anomalo o inadeguato, che configuri una devianza rilevante dai canoni di ordinaria diligenza e perizia, e che riveli disprezzo verso i più elementari obblighi di servizio”. In altre parole, l’elemento soggettivo si qualifica come connotato da colpa grave se il soggetto agente ha tenuto un comportamento che, nel momento in cui l’azione è stata posta in essere e nelle condizioni in cui lo stesso ha potuto operare, doveva e poteva essere diverso in aderenza agli obblighi di servizio. E’ stata quindi corretta la condotta adottata dagli ex amministratori, tesa a “far valere la correttezza di diversi ed ulteriori profili della procedura intrapresa”. L’altro procedimento simile, che originariamente è partito dallo stesso giudizio originario, riguardava l’adozione di provvedimenti amministrativi illegittimi, in particolare al pagamento, secondo la Procura illecito, di emolumenti stipendiali in favore di un dipendente titolare di co.co.co. Anche per questo procedimento la Corte dei Conti, sede giurisdizionale della Basilicata, ha assolto da ogni accusa i membri dell’ex amministrazione comunale.

Claudio Buono

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *