LA RECENSIONE – Donato Santoro, “Le misure di sicurezza, la limitazione della libertà personale, in rispetto all’art.13 della Costituzione”

La recensione di Giuseppe Giannini, cultore del diritto, analista politico, sul libro del Prof. Avv. Donato Santoro, intitolato “Le misure di sicurezza, la limitazione della libertà personale, in rispetto all’art. 13 della Costituzione”

Il tema affrontato in questo libro dal prof. avv. Donato Santoro riguarda l’impatto che hanno le diverse misure di sicurezza sulla libertà dei singoli. Come conciliare le esigenze della tenuta sociale con quelle della difesa dell’inviolabilità dell’uomo (art. 13 Cost.)? E’ quanto viene sottolineato nell’introduzione curata dall’on. Cosimo Maria Ferri (sottosegretario alla Giustizia, già membro del C.S.M): “è la necessità di trovare un giusto equilibrio tra l’esercizio del diritto alla difesa, la tutela della salute e la garanzia della sicurezza ed effettività della pena” lo scopo delle argomentazioni dell’avvocato Santoro. Le misure di sicurezza sono state introdotte negli anni ’30, come ulteriore sanzione da comminare in seguito alla commissione di un reato per eliminare la pericolosità sociale.Esse si distinguono in detentive e non detentive . Le misure detentive sono: l’assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro; il ricovero in una casa di cura e custodia; il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario; il ricovero in riformatorio giudiziario.

Scopo delle prime è la educazione al lavoro (agricolo o di carattere industriale e artigianale) dei delinquenti più pericolosi. La durata va da un minimo di 1 anno fino a 4 anni per i delinquenti per tendenza. Dal 2015 l’esecuzione di misure per chi ha capacità ridotta – infermità psichica, cronica intossicazione da alcol o sostanze stupefacenti, sordomutismo (semi imputabili) – non avviene più nelle case di cura e custodia, ma presso le REMS (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza).La durata va dai 6 mesi ai 3 anni. Le REMS hanno sostituito anche gli OPG per quei soggetti pericolosi socialmente ma non imputabili a causa della loro infermità. La durata va dai 2 ai 10 anni.

Per quanto riguarda i minori degli anni 14 e i minori di 18 anni non imputabili la misura del riformatorio è stata trasformata nel collocamento in una comunità pubblica da 1 a 3 anni. Queste sono misure che,andando a privare o limitare la libertà, vanno comunque ad incidere sulla inviolabilità della libertà personale, di cui all’art.13 Cost. Le misure non detentive sono: la libertà vigilata; il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province; il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche; l’espulsione dello straniero dallo Stato. La libertà vigilata comporta la sorveglianza (es. non frequentare certi luoghi o persone) da parte dell’autorità di pubblica sicurezza. Il divieto di soggiorno o l’interdizione da determinati locali hanno come fine quello di evitare la commissione di nuovi reati.L’espulsione dello straniero è disciplinata dall’art. 235 c.p., e dal dlgs. 286/1998, che prevede le singole ipotesi. Le misure non detentive pur comprimendo la libertà personale non la aboliscono.

La competenza è del magistrato di sorveglianza che, con riferimento all’art. 208 c.p., può revocare la misura di sicurezza quando la persona cessa di essere socialmente pericolosa. Come sottolineato nell’introduzione solo con l’avvento della legge n. 81 del 2014 è stato posto un argine temporale alla durata delle misure di sicurezza detentive, in corrispondenza della pena massima prevista per i reati, ma non per quelli per i quali è previsto l’ergastolo.

Altra importante novità è che per l’applicazione delle misure si deve guardare alle qualità soggettive e non alle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo. Nella parte finale viene evidenziata la differenza con le misure di prevenzione. La misure di prevenzione sono misure applicabili a soggetti pericolosi (persone abitualmente dedite a traffici delittuosi; coloro che vivono grazie al provento di attività delittuose; persone che mettono in pericolo i minorenni, la sanità e la sicurezza pubblica) in vista di un probabile compimento di un atto criminoso. E’ necessaria l’attualità della condotta ai fini del controllo degli organi di pubblica sicurezza.Ad es. ai fini della prevenzione la sorveglianza speciale prevale sulla libertà vigilata. Per quanto riguarda la competenza delle misure di prevenzione si guarda al Tribunale del luogo in cui si manifesta la pericolosità.

Infine, bisogna ricordare come determinate questioni di legittimità costituzionale abbiano dipanato dubbi sorti sull’adottabilità delle misure di sicurezza. Innanzitutto il rispetto del principio di legalità (art.25 Cost.), e la garanzia del diritto di difesa (art.24 Cost.), e come ulteriore garanzia il cd. Divieto di reformatio in pejus, cioè il divieto di irrogare una pena maggiore da parte del giudice di appello. Insomma, ancora una volta il prof. avv. Santoro, attraverso l’enunciazione dei singoli provvedimenti, e del loro impatto sulla vita dell’individuo, come della società, ribadisce la sua attenzione verso la tutela del diritto alla difesa, soprattutto dei soggetti, che per cause particolari (devianza psichica) abbisognano di particolari attenzioni da parte dell’ordinamento.

Giuseppe Giannini
cultore del diritto, analista politico

1 commento

  1. Ornella

    Anche questo è un testo con cui l insigne giurista Santoro esplica con la sua profonda cultura giuridica e capacità di chiarezza letteraria il tema delle misure di sicurezza nel rispetto della libertà personale evidenziando anche qui una competenza indiscussa come avvocato e come studioso del diritto.

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