Coronavirus. Ordinanza ministeriale: stop a passeggiate, sport e attività all’aperto

Pochi minuti fa, il Governo ha emesso una nuova ordinanza che prevede misure più restrittive per contenere il contagio da coronavirus. Le nuove misure si sommano alle esistenti e saranno valide da domani, 21 marzo, e fino al 25 marzo, giorno in cui scade il DPCC che aveva imposto la stretta a tutti gli spostamenti e la chiusura di bar e negozi. Nell’ordinanza emanata stasera, in particolare viene vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici. Stretta anche su passeggiate e corsette: resta consentito svolgere individualmente attività motoria nei pressi della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Inoltre, non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. Il Governo ha disposto anche la chiusura degli esercizi alimentari nelle stazioni ferroviarie, e stop agli spostamenti delle persone verso le seconde case nei giorni festivi. Di seguito, i punti più salienti dell’ordinanza

ART. 1 – Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottàte, sull’intero territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure:

a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

ART. 2 – Disposizioni finali

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 21 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020;

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.

L’ordinanza (cliccando qui sarà possibile visualizzarla) è stata dal Ministro della Salute, il lucano Roberto Speranza.

Claudio Buono

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