Potenza, maledetta burocrazia: la storia di un’azienda lucana nata da un indirizzo sbagliato

POTENZA – Tiene in ufficio una segretaria in nero e la cosa viene rilevata all’arrivo degli ispettori del lavoro. Ne segue il relativo provvedimento a cui presenta, nei termini, opposizione, ma un anno e mezzo dopo, senza aver mai avuto risposta, scopre di essere stata interdetta per due anni da contrattazioni pubbliche e pubbliche gare. È una storia di quelle che possono far saltare i conti e compromettere il futuro quella toccata a un’azienda lucana, la Società Pangaro Srl, e risolta ora dal Tar dopo che, comunque, sono passati molti mesi dall’interdizione. I fatti hanno inizio circa due anni da, a luglio del 2014, quando il Servizio Ispezione del Lavoro della Direzione Territoriale del Lavoro di Potenza, con un’ispezione negli uffici, trova al lavoro una persona svolgente mansioni di segretaria che non risulta riportata nella documentazione obbligatoria. Ora, il testo unico della sicurezza sul lavoro prevede che qualora un’azienda impieghi personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro oggetto di accertamento, gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro burocraziaadottano provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale. E l’ispezione si conclude con l’adozione di questo provvedimento, ma l’impresa, dopo pochi giorni e comunque nei termini, presenta istanza di revoca del provvedimento perché, tra l’altro, lo stesso testo unico specifica che il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non troverà applicazione nel caso di impresa con un unico lavoratore irregolare occupato ma anche perché, nel caso specifico, l’assunzione della lavoratrice oggetto del provvedimento di sospensione era stata demandata a una associazione sindacale di categoria. Ma qui c’è l’inghippo. Perché il ricorso innanzitutto veniva presentato sotto forma di «istanza di revoca» e poi invece di essere indirizzato alla Direzione Regionale del Lavoro, è intestato alla Direzione Territoriale del Lavoro (il livello inferiore) e resta così lettera morta. Così, mentre l’azienda, non avendo ricevuto notizie nei prescritti 15 giorni successivi ritiene di aver chiuso la partita, si va avanti fino al 16 dicembre del 2015 quando il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emette un decreto di interdizione da contrattazioni pubbliche e pubbliche gare che viene notificato il giorno successivo. Così non è rimasto che ricorre al Tar che prima, a marzo, ha sospeso il provvedimento del Ministero e ora lo ha annullato condividendo «l’approccio sostanzialistico» della vicenda. «Al di là del nomen juris che la società assegnava alla richiesta rivolta all’Amministrazione interessata – si legge in sentenza -, occorreva aver riguardo agli aspetti contenutistici della richiesta piuttosto che alla presenza di particolari forme, che peraltro la legge non prescrive, e considerare tale istanza quale ricorso a tutti gli effetti» mentre «non ha rilievo la circostanza che l’istanza in parola non venisse indirizzata alla Direzione regionale del Lavoro di Potenza, quale Organo Sovraordinato indicato nel provvedimento» poiché le norme prescrivono che «i ricorsi rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla medesima amministrazione, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità e i ricorsi stessi sono trasmessi d’ufficio all’organo competente». Erano gli stessi uffici, insomma, a dover trasmettere il ricorso all’indirizzo giusto. Così la sanzione, ora, è decaduta.

Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno

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