Da sesso maschile a femmiline: Antonella, la gioia di essere donna. Storica sentenza del Tribunale di Potenza

rapolla_e_pipponziE’ possibile la rettifica anagrafica del nome e del sesso biologico della persona transessuale che non intenda sottoporsi all’intervento chirurgico di cambio di sesso. Lo ha appena statuito il Tribunale di Potenza, con l’illuminante sentenza n. 779/2016, la prima nel suo genere emessa in Lucania, che rafforza una stagione giudiziaria più serena e rispettosa dei diritti delle persone transessuali già di recente iniziata dalla Giurisprudenza nazionale. E’ questo il caso di Antonella F., giovane ragazza transessuale che vive e lavora come parrucchiera a Potenza, che ha presentato ricorso -per il tramite del suo Avv. Morena Rapolla che ha seguito il caso insieme all’ Avv. Ivana Pipponzi- chiedendo al giudice di ordinare all’ufficio anagrafe del comune di Potenza la rettifica del nome e del certificato di nascita da sesso maschile a sesso femminile, senza essersi sottoposta all’intervento chirurgico di cambio di sesso. Antonella ha affrontato un complesso percorso psicoterapeutico, ormonale e chirurgico ( si è sottoposta ad intervento di mastoplastica additiva) che l’hanno portata a modificare sensibilmente il proprio corpo e ad essere riconosciuta come donna in famiglia e nel sociale. Antonella ha raggiunto un ottimo equilibrio con se stessa e non sente, tuttavia, la necessità di sottoporsi all’ultimo e più invasivo intervento di cambiamento di sesso demolitivo-ricostruttivo degli organi genitali.” Quella della necessarietà o meno dell’ intervento chirurgico di rcs ai fini del mutamento del sesso e dell’ identità anagrafica – spiega l’ Avv. Morena Rapolla – è una questione giuridica che ha generato un acceso dibattito sia in Dottrina che nella casistica giudiziaria”. Infatti – continua l’ Avv. Rapolla – l’ odierna normativa in materia di rettifica dell’ attribuzione di sesso è fondata su imprescindibili esigenze di tutela del diritto alla Salute, costituzionalmente garantito; pertanto è impensabile affermare l’esistenza di un obbligo per la persona transessuale di sottoporsi all’ intervento chirurgico di cambio di sesso, qualora esso si riveli dannoso o semplicemente non voluto e perciò non necessario al raggiungimento del pieno benessere psico-fisico, sarebbe una coercizione profondamente ingiusta, una violenza tribunale-potenza-586x257inaccettabile che si aggiungerebbe alle tante sofferenze che già patisce la popolazione transessuale nell’ arco della propria esistenza.” Ci sono persone transessuali che non avvertono il bisogno di sottoporsi ad intervento di rcs e per queste il raggiungimento dello stato di benessere socio-affettivo si realizza attraverso la rettifica anagrafica di attribuzione di sesso e non già con la riassegnazione chirurgica sul piano strettamente anatomico”. Anche la Corte europea dei diritti dell’Uomo – spiega l’ Avv. Pipponzi – ha riconosciuto da tempo il diritto all’identità di genere quale diritto umano fondamentale rientrante nel novero dell’ art. 8 della Convenzione, e che impone il rispetto della vita privata e familiare. Si tratta pertanto di diritti inviolabili che nessun potere dello Stato può e deve limitare o comprimere.” Con questa illuminante sentenza di oltre 30 pagine – che brilla per la certosina e rigorosa analisi comparativa operata tra le norme e la lettura che di queste fa la Giurisprudenza – il Tribunale di Potenza, muta il proprio indirizzo espresso lo scorso anno in un caso analogo e si pone in linea con quanto affermato dalla Cassazione (sentenza n. 15138/2015) per la quale “per ottenere la rettificazione del cambio di sesso nei registri di stato civile deve ritenersi non obbligatorio l’intervento chirurgico” e dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 221/2015), per la quale “la prevalenza del diritto alla salute sulla corrispondenza tra sesso anatomico e anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”. Finalmente un lieto fine tutto lucano: Antonella potrà viversi ed essere riconosciuta per la ragazza che è sempre stata. (Fonte: Controsenso Basilicata)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *